Avvocato Domenico Esposito
 

ESENZIONI DALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE E PER LA CESSIONE DEI VEICOLI

 

Di seguito viene riportato un estratto del testo di singoli provvedimenti sull’argomento “esenzione dalle tasse automobilistiche e per la cessione dei veicoli”, con gli articoli più rilevanti per la disabilità.

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Pubblicata in Supplemento Ordinario, n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate

Articolo 8 - (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)
1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo". (L'articolo 81 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso la possibilità di detrazione anche i veicoli descritti dall'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - autocaravan).

2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97(*), si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**), nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto (***), di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

(*) Legge  aprile 1986 n.97 - Articolo 1
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
(**) decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 - Art. 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.


(***) decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 Art. 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.

5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35 comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi.

6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Legge 21.11.2000 n.342 Art. 50 (Agevolazioni per i disabili)
1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;".
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.
3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
"f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;".
4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel" sono sostituite dalle seguenti: "e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel".
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in consegue

 

(***) Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 16 maggio 1986
"Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi" (Pubblicato in G.U. 17 maggio 1986, n. 113)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi;
Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 97, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla predetta legge;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
1. I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto o importazione, da parte di soggetti d'imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all'uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre:
a) fotocopia della patente di guida;
b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente.
La documentazione prevista nel precedente comma deve essere prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
2. Gli atti di trasferimento dei veicoli indicati nel precedente articolo debbono contenere la dichiarazione che la cessione è stata effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 1986, n. 97, ed i veicoli acquistati o importati debbono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell'acquirente avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata.
Per le cessioni di cui al precedente comma è obbligatoria l'emissione della fattura che deve contenere anche l'annotazione che si tratta di operazione soggetta ad aliquota agevolata, con l'indicazione della relativa norma. Analoga annotazione deve essere apposta sulla bolletta doganale di importazione.
3. Entro trenta giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l'ufficio doganale debbono comunicare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei confronti del cessionario:
1) la data della cessione o dell'importazione del veicolo;
2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e indirizzo del cessionario;
3) la targa del veicolo ceduto.
4. Per le cessioni e le importazioni di veicoli effettuati nel periodo dal 27 aprile 1986 alla data di pubblicazione del presente decreto resta confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che gli adempimenti di cui all'art. 1 vengano osservati entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. Entro lo stesso termine deve essere fatta la comunicazione di cui all'art. 3. Alla osservanza degli adempimenti di cui all'art. 1 è subordinata la variazione prevista dall'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario - 31 luglio 1998, n. 197/E
 Oggetto: IVA - "Aliquota - Veicoli adattati ad invalidi"
Ser. III-Div. 7 - Prot. n. 1998/57608 Roma 31 luglio 1998
Com’è noto l’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 9 aprile 1986, n. 97, reca disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta del 4 per cento dei veicoli adattati per gli invalidi, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale. Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8, comma 3, tale regime è stato esteso anche agli invalidi con le medesime minorazioni fisiche non muniti di patente speciale, nonché ai familiari che hanno fiscalmente a carico i predetti invalidi che non sono in grado di guidare: perché invalidi minorenni o perché portatori di handicap che non consente loro di conseguire la patente speciale. E’ appena il caso di osservare che restano esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli che, pur se adattati al trasporto di disabili, sono intestati a società, a enti o a persone diverse dagli invalidi nonché dai familiari che hanno fiscalmente a carico gli invalidi non muniti di patente speciale.
Per quanto concerne la individuazione delle invalidità e la necessaria documentazione da produrre, occorre fare riferimento a quanto già precisato con circolare n. 186/E del 15 luglio 1998. In particolare si fa presente che restano esclusi dall’ambito agevolativo i soggetti affetti da minorazioni sensoriali (ciechi e sordomuti) e psichiche.
Sulla base delle citate norme, attualmente, il beneficio in parola si applica:
A) alle cessioni e alle importazioni di veicoli, anche se prodotti in serie, di cui alla tabella allegata alla presente circolare, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, usati o nuovi, purché adattati prima della vendita, al fine di consentire la "locomozione" dei soggetti affetti dalle succitate minorazioni fisiche.
Gli adattamenti di cui si tratta, che devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo, a titolo esemplificativo possono consistere:
1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettrico-idraulica;
4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico;
5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni mediche di cui all’art. 119 del decreto l.vo n. 285 del 1992);
8) nel cambio automatico (purché prescritto dalle commissioni di cui al punto precedente).
B) alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali degli invalidi.
C) alle cessioni degli accessori e strumenti, aventi connessione funzionale con l’invalidità, montanti sui veicoli di cui si tratta.
L’agevolazione si applica senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato o importato con aliquota agevolata sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Gli interessati al fine di ottenere il beneficio in argomento devono esibire al cedente o all’ufficio doganale all’atto dell’acquisto o dell’importazione dei veicoli di cui al punto A:
1) fotocopia della patente (speciale) di guida per chi ne è in possesso, ovvero richiesta di rilascio di patente speciale che ai sensi del comma 2-bis, dell’articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dovrà essere conseguita entro un anno dall’acquisto del veicolo;
2) certificazione attestante l’invalidità secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 186/E del 1998;
3) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli di cui al punto A. Nel caso di cancellazione del veicolo, nel quadriennio, dal pubblico registro automobilistico a norma del citato articolo 103, certificato rilasciato dal detto ente;
4) atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove necessario).
Nel caso, invece, di acquisto di beni di cui al punto C o di commissione di prestazioni di cui al punto B da parte degli invalidi o dei familiari di cui in premessa potrà essere resa una autodichiarazione specificante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente.
Il cedente dei beni di cui ai punti A e C o chi effettua le prestazioni di cui al punto B è tenuto per ogni cessione effettuata e per ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge n. 97 del 1986 ovvero della legge n. 449 del 1997; analoga annotazione deve essere riportata sulla bolletta doganale di importazione.
Torna utile precisare che, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1986 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986 -, entro 30 giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l’ufficio doganale, devono comunicare agli uffici IVA competenti nei confronti del cessionario la data dell’effettuazione delle operazioni, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza del cessionario. Gli uffici IVA provvederanno ad annotare su apposito registro i cennati dati, al fine di agevolare eventuali controlli da parte degli organi verificatori.
Il Direttore Generale

Tabella
- motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria - art. 53, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente - art. 53, comma 1, lett. c) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo - art. 53, comma 1, lett. f) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente - art. 54, comma 1, lett. a) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente - art. 54, comma 1, lett. c) del decreto l.vo n. 285 del 1992;
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo - art. 54, comma 1, lett. f) del decreto l.vo n. 285 del 1992.

 

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il contenzioso Tributario - 15 luglio 1998, n. 186/E
Oggetto:"Tasse automobilistiche – agevolazioni per i veicoli per disabili. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8"

Serv. V - div. 11^ - prot. n. 1998/40512

Con circolare n.30/E del 27.1.1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dall'1.1.98, a seguito delle innovazioni apportare in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l’ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall’articolo 8 della succitata legge 449, nonché la documentazione da produrre per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche
Al riguardo, per meglio definire l’ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare 30/E del 27.1.98, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all’articolo 53, comma 1 lettera b), c) ed f) ed all’articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè: motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
L’esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, comprese quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile.

Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall’articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.).

Gli adattamenti del veicolo, tra i quali deve ritenersi compreso il cambio automatico, devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per i veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale (ove pure sono riportate, per altro, le prescrizioni di detta Commissione).
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l’esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte dei soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del loro handicap, siano impossibilitati ad avere un’autonoma capacità di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l’attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all’accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.

Qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere autonoma capacità di deambulazione – necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per ciascun soggetto avente diritto, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l’esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per Territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell’esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare 30/E del 27.1.98, quanto segue:
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l’invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti"

Comunque, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" possano desumersi qualora l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.

Nel caso in cui, in base ai precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà sempre specificare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dall’Ufficio tributario che deve riconoscere l’esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia della istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedita capacità motorie permanenti, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 449 del 1997.

Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 dicembre 1998, di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli Uffici Finanziari gli elementi per ottenere l’agevolazione, deve ritenersi come termine meramente ordinatorio e non perentorio.

Gli Uffici finanziari competenti al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all’istituto dell’autotutela di cui la regolamento approvato con decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997.

Avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l’esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e che trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.

Si precisa, infine, che l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l’hanno giustificata, senza l’onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.

I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell’agevolazione, al fine di evitare il recupero di tributi e l’irrogazione delle sanzioni.
IL DIRETTORE GENERALE